Statuto Associazione CORRI LA VITA Onlus

ASSOCIAZIONE CORRI LA VITA ONLUS

Art. 1 DENOMINAZIONE

Viene costituita un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sotto la denominazione “ CORRI LA VITA ONLUS”.
L’uso della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell’acronimo “ONLUS” dovrà sempre essere utilizzato nella denominazione della associazione, nonché in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 SEDE

L’Associazione ha sede a Firenze, in via Santo Spirito n. 11.
Il Consiglio Direttivo può costituire sedi periferiche in altre località, in Italia o all’estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale.

Art. 3 DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 SCOPO

L’Associazione, laica ed apolitica, non ha scopi di lucro. Essa si propone di svolgere attività di beneficenza e di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, segnatamente nel campo della ricerca e della cura del cancro al seno e dell’assistenza ai malati.
A tale scopo l’Associazione potrà:

A) organizzare eventi, sportivi e non, concerti, convegni, conferenze, spettacoli, manifestazioni, al fine di promuovere l’Associazione e per raccogliere i fondi da destinarsi agli scopi associativi;
B) diffondere le proprie attività mediante la promozione di iniziative di comunicazione attraverso i mass media e la distribuzione di materiali illustrativi;

C) istituire ed erogare premi e borse di studio;
D) stipulare accordi per l’affidamento in gestione di parte delle proprie attività e/o per lo svolgimento di servizi funzionali all’esercizio di dette attività;
E) acquistare e/o detenere e/o possedere e/o gestire beni mobili o immobili, attrezzature, impianti nonché altri materiali necessari o utili per l’espletamento della attività;
F) la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici e privati, società, privati.
Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre associazioni, agenzie, fondazioni, ONG, enti pubblici i cui scopi siano affini a quelli dell’Associazione.
In concomitanza di feste, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni, per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà promuovere occasionalmente raccolte di fondi presso il pubblico, anche di modico valore.
L’Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse e/ accessorie ai propri scopi, nei limiti consentiti dal d.Lgs 4-12-1997 n. 460, con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate all’articolo 10 lettera a) del D.Lgs 460/1997.

Art. 5 ASSOCIATI e BENEMERITI

5.1. Gli Associati si distinguono in:
– Associati Fondatori (di qui innanzi anche solo “Fondatori”);
– Associati Onorari (di qui innanzi anche solo “Onorari”).
5.2. I Fondatori sono tutti coloro che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo dell’Associazione. Essi hanno il compito di dare gli indirizzi dell’attività dell’Associazione, di vigilare sul perseguimento dell’attività associativa, e di garantire il rispetto del presente statuto.

5.3. Gli Onorari sono designati dal Consiglio Direttivo tra persone fisiche e giuridiche, enti ed associazioni, italiane o estere che si siano distinte per il contribuito culturale, professionale, scientifico, umano, patrimoniale dato alla Associazione. Possono essere Onorari anche personalità della cultura, dello spettacolo e dello sport disposte a concedere l’uso della propria immagine per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

5.4. La qualifica di Associato si perde:
A) per comportamento che rechi danno all’Associazione o sia contrario a quanto espresso dal presente Statuto. La relativa delibera di esclusione è presa dal Consiglio Direttivo e comunicata a mezzo raccomandata A.r. all’associato interessato, con contestuale annotazione della relativa esclusione nel registro degli associati da tenersi a cura del Consiglio Direttivo;
B) per mancato versamento entro il 31 dicembre (salvo diversa data stabilita dal Consiglio Direttivo) della quota associativa annuale stabilita eventualmente dal Consiglio Direttivo;
C) per recesso, con preavviso di almeno un mese da comunicare al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata a.r.;
D) per il venir meno dell’Associato.
La qualifica di Associato non è trasmissibile né inter vivos né mortis causa.
Al recedente non compete alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

5.5. I Benemeriti sono tutti coloro, siano essi persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, che avendo preso visione dello statuto, concordino con i suoi scopi e sostengano economicamente la Associazione, con il pagamento di una quota annua o una tantum stabilita dal Consiglio Direttivo. I Benemeriti non sono Associati ma hanno il diritto di essere iscritti in un apposito albo da tenersi agli atti della associazione e di intervenire alle assemblee, senza diritto di voto.

L’iscrizione all’Albo dei Benemeriti, previa domanda scritta dei richiedenti, viene deliberata dal Consiglio Direttivo e diventerà definitiva a seguito del versamento della quota in favore della Associazione.
La qualifica di Benemerito si perde per le cause stabilite al precedente art. 5.4. per gli Associati.

Art. 6 ORGANI

Gli organi dell’Associazione sono: – il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vice-Presidente;

– l’Assemblea;
– il Tesoriere;
– i Revisori;
– il Comitato Organizzativo;
– il Comitato scientifiche.
Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove persone fisiche nominate dall’Assemblea, in numero dispari.
I due terzi dei consiglieri devono essere scelti tra gli associati aventi diritto di voto; i restanti componenti tra persone particolarmente qualificate sul piano scientifico, imprenditoriale, professionale o culturale.

Ciascun Consigliere resta in carica per cinque esercizi ed è rieleggibile. Qualora venga meno uno o più Consiglieri, purché resti in carica la maggioranza, il Consiglio Direttivo, procede per

cooptazione all’integrazione del consiglio stesso fino al numero di consiglieri esistente alla data di cessazione di quello sostituito.
Alla prima riunione tale nomina è sottoposta alla ratifica dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti affidando loro incarichi di consulenza e di assistenza tecnica, con la qualifica di “consulenti”. Essi cooperano al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e possono essere retribuiti per il lavoro svolto e per ogni loro impegno professionale.

Il Consiglio Direttivo può eleggere, anche al suo esterno, commissioni di lavoro e gruppi di studio che svolgano compiti concreti per raggiungere gli scopi dell’Associazione.

Art. 8 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o due consiglieri lo ritengano necessario. Le riunioni sono valide se è presente almeno la maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da un consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni consiliari sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso contenente un succinto ordine del giorno trasmesso almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante telefax o e-mail o sms e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, mediante telefax o e-mail o sms.

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i membri e tutti i revisori in carica. In tal caso, quando sia necessario aggiornare l’adunanza, il Consiglio Direttivo, con voto unanime, può rinviarla a data certa, senza necessità di nuova convocazione. La adunanza deve tenersi entro dieci giorni da quello nel quale è stata rinviata. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono tenersi con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

– che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente; sia consentito ad essi di discutere e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di esprimere in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.

Verificandosi i suddetti presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente insieme al segretario, i quali, nel verbale della riunione, dovranno menzionare le modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Art. 9 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per realizzare gli scopi della Associazione, salve le competenze della Assemblea.
In particolare il Consiglio Direttivo:
– determina l’ammontare delle eventuali quote associative;

– determina l’ammontare delle quote annuali o una tantum dovute dai Benemeriti;
– delibera sulle questioni di amministrazione e gestione;
– predispone il progetto di bilancio, sia preventivo che consuntivo;
– delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente o da altro organo, ivi comprese le proposte del Comitato Organizzatore e del Comitato Scientifico;

– delibera circa ammissione, recesso ed esclusione degli Associati;
– nomina tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; – nomina un segretario scelto anche tra persone estranee alla Associazione con
il compito di verbalizzare le riunioni, sottoscrivendone i contenuti unitamente

al Presidente;
– approva i programmi annuali e pluriannuali della attività;
– individua le azioni e gli atti da compiere per la realizzazione del programma di attività;
– può delegare parte dei propri poteri di gestione al Presidente o ad altri singoli consiglieri;
– richiede, qualora lo ritenga opportuno, pareri all’Assemblea, al Comitato Scientifico, al Comitato Organizzatore e alle commissioni di lavoro e/o gruppi di studio eventualmente istituiti;
– approva gli eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento e alla gestione della Associazione;
– nomina i membri del Comitato Organizzatore e del Comitato Scientifico e li può revocare per giustificato motivo, e conseguentemente sostituirli, ove lo ritenga necessario;
– designa il coordinatore del Comitato Organizzatore, designandolo tra i membri di detto Comitato; – elegge, anche al suo esterno, commissioni di lavoro e gruppi di studio che svolgano compiti concreti per raggiungere gli scopi dell’Associazione;
– ha facoltà di attribuire particolari riconoscimenti ai soggetti che partecipano attivamente alle iniziative della Associazione.
– procede eventualmente alla nomina di un segretario.

Art. 10 PRESIDENTE

Il Presidente è nominato a maggioranza semplice dai consiglieri, tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica per cinque esercizi ed è rieleggibile.
Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi, anche in giudizio, con potere di firma libera all’esterno. Il Presidente può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti, anche a favore di persone estranee alla Associazione.

Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell’Associazione.
E’ sua competenza tenere i contatti sia con i consulenti tecnici, sia con i dipendenti e i collaboratori che prestano la loro opera per l’Associazione.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne controlla il diritto di partecipazione, cura la stesura del verbale che sottoscrive insieme al segretario.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo poi sottoporli alla ratifica di detto organo, alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo può eleggere, a maggioranza semplice, un presidente onorario, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell’Associazione. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza nonché quello di tenere contatti con altri Enti. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio di Direttivo con diritto di voto.

Art. 11 VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri il Vice-Presidente che dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice- Presidente.

Art. 12 ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Fondatori, gli Onorari e i Benemeriti.
Il diritto di voto, uno per ciascun associato, spetta esclusivamente ai Fondatori e agli Onorari.
Gli associati aventi diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati aventi diritto di voto, che non siano consiglieri o revisori dei conti, mediante delega scritta da conservarsi agli atti della Associazione. Lo stesso associato non può rappresentare più di tre associati.

La Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, oppure da persona designata dagli intervenuti, con eventuale nomina di segretario.
Delle riunioni assembleari viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 13 COMPETENZE DELLA ASSEMBLEA

L’Assemblea:

a) nomina i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore o il Collegio dei Revisori;
b) nomina, se ritenuto opportuno, un Presidente onorario della Associazione, fermo restandoche qualora Bona Marchi si dimettesse dalla carica di Presidente, diverrà automaticamente
Presidente Onorario a vita;

c) Indica gli indirizzi e le strategie generali della Associazione;
d) Approva il bilancio consuntivo e preventivo della Associazione;
e) Approva le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
f) Delibera sullo scioglimento della Associazione e sulla devoluzione del relativo patrimonionel rispetto della normativa vigente in materia;
g) Decidesuognialtramateriacheilpresentestatutoolaleggerimettaallasuadeliberazioneoche ad essa venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.
ART. 14 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno.
L’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due Consiglieri o un terzo degli Associati aventi diritto di voto.
La convocazione e l’ordine del giorno sono comunicati agli Associati, ai membri del Consiglio Direttivo e ai Revisori, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza detto termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.
L’avviso di convocazione è trasmesso tramite lettera, o fax, o posta elettronica, o sms ed è inoltre affisso presso la sede della Associazione.

ART. 15 MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

L’Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei Fondatori e degli Onorari.
Ai fini della determinazione del quorum costituivo non si tiene conto dei Benemeriti.
Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La delibera di scioglimento della associazione è adottata con il voto favorevole dell’ottanta percento degli associati aventi diritto di voto.

Art. 16 REVISORI DEI CONTI

L’Assemblea nomina un singolo Revisore o un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Essi durano in carica cinque esercizi e possono essere rieletti.
Il Collegio al suo interno nomina il suo presidente.

I Revisori vigilano sull’andamento economico e finanziario dell’Associazione e controllano la gestione amministrativa e contabile della medesima. A tal fine, essi redigono un’apposita relazione sul bilancio consuntivo annuale.
I Revisori assistono alle riunioni dell’Assemblea e sono invitati a partecipare a quelle del Consiglio Direttivo quando all’ordine del giorno vi siano argomenti di natura finanziaria.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l’affidamento del controllo dell’attività ad una società di revisione anche in presenza dei Revisori.

Art. 17 TESORIERE

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, cura la gestione amministrativa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Il Tesoriere, se il Presidente concorda, può svolgere anche le funzioni di Segretario.

Art. 18 COMITATO ORGANIZZATORE

Il Consiglio Direttivo, a propria discrezione, può nominare il Comitato Organizzatore, designandone al suo interno il coordinatore.
Il Comitato Organizzatore è composto da tre a nove membri, in numero dispari.
Ne possono far parte persone che condividono gli scopi della Associazione e intendono prestare la loro attività per raggiungerli.

Il Comitato Organizzatore può proporre iniziative volte alla diffusione della conoscenza della Associazione e alla raccolta di fondi. Ogni proposta deve essere sottoposta alla approvazione del Consiglio Direttivo, corredata del relativo budget di spesa.
I membri del Comitato Organizzatore durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

Il membro che si dimetta viene sostituito dal Consiglio Direttivo, qualora il Consiglio stesso lo ravvisi necessario, a propria discrezione.
Alle riunioni del Comitato Organizzatore ha diritto di partecipare il Presidente o un consigliere a ciò delegato dal Presidente.

Art. 19 COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo, a propria discrezione, può nominare il Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico è composto da tre membri a sette membri designati dal Consiglio Direttivo e scelti tra persone di spiccata capacità nel campo medico, scientifico e culturale.
Il Comitato Scientifico:
– esprime pareri e formula proposte di carattere scientifico sull’attività ed i progetti della Associazione;
I membri del Comitato Scientifico durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.
Alla loro designazione provvede il Consiglio Direttivo.
Alle riunioni del Comitato Scientifico ha diritto di partecipare il Presidente della Associazione o un consigliere a ciò delegato dal Presidente.

Art. 20 PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Associazione; – eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
– eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e liberalità.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle eventuali quote associative;
b) dalle quote versate dai Benemeriti;
c) da liberalità e/o sovvenzioni di enti pubblici, persone fisiche, persone giuridiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento degli scopi dell’Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 21 BILANCIO ED UTILI

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno a partire da quello relativo all’anno di costituzione. Ogni anno il Consiglio Direttivo deve predisporre il progetto del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed il progetto del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

L’Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio .
I bilanci con i relativi allegati, devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti gli associati che lo richiedono.

Durante la vita della Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e, pertanto, devono essere portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla Associazione per i fini perseguiti, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa il patrimonio residuo, dopo essere state soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto ad altre ONLUS che perseguono le medesime finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di leggi speciali e quelle del Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile.